La circ. Assonime 6.5.2013 n. 11 commenta la nuova disciplina prevista per le start up innovative nei diversi ambiti normativi.
Con riferimento ai requisiti qualificanti la start up innovativa, viene precisato, tra l'altro, che:
- in merito alla maggioranza delle azioni/quote possedute da persone fisiche, la norma fa riferimento tanto alla detenzione della partecipazione quanto alla detenzione del diritto di voto sottostante. Secondo Assonime, questo dato letterale va però inteso come riferito alla titolarità. Si tratta quindi di verificare che tanto la titolarità della partecipazione quanto la titolarità del diritto di voto spettino in misura superiore al 50% del capitale sociale a soci persone fisiche;
- l'oggetto sociale è l'attività economica che la società si propone di esercitare;
- tendenzialmente ogni campo dell'attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica (non è ammissibile, quindi, una limitazione a priori dei campi di attività in cui l'impresa start up innovativa può operare, ivi compresi quelli tecnologicamente maturi).